La Società Insight Technology Solutions S.r.l. si impegna a garantire il rispetto delle norme vigenti, del Modello di Organizzazione e Gestione Aziendale ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e dei principi etici e di condotta, come delineati nel Codice Etico e nelle altre policy della Società. Al fine di individuarne tempestivamente possibili violazioni, la Società ha adottato una procedura whistleblowing, che tiene conto da ultimo anche delle novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
La procedura whistleblowing stabilisce il sistema volto a permettere al personale e/o soggetti terzi di trasmettere alla Società segnalazioni relative a comportamenti illeciti o sospetti, commissivi o omissivi, oppure irregolarità nella conduzione aziendale o qualunque altra circostanza o fatto che possa costituire una violazione o un’induzione alla violazione delle norme di legge o del Modello o del Codice Etico o di ogni altro regolamento, principio o policy aziendale.
Attraverso la procedura vengono individuati:
a) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte nella ricezione e gestione delle segnalazioni;
b) i canali predisposti per la trasmissione delle segnalazioni;
c) il contenuto delle segnalazioni;
d) i soggetti coinvolti nelle segnalazioni e le forme di tutela predisposte nei loro confronti;
e) le modalità di gestione delle segnalazioni.
1 - Segnalazioni
Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, consistenti in:
1) verifica degli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello Organizzativo;
3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (indicati nell’Allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea (indicati nell’Allegato alla Direttiva UE 1937/2019, anche se non previsti nell’allegato al decreto) in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea di cui all’art. 325 T.F.U.E.;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza sleale e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposte sulle società);
6) atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione o negli altri ambiti di cui sopra.
Si specifica che sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa whistleblowing e della procedura adottata dalla Società, le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, etc.), sempre che le stesse non integrino una delle condotte illecite o degli atti, comportamenti o omissioni di cui all’elenco precedente.
2 - Segnalanti
Le segnalazioni potranno essere trasmesse da parte delle seguenti categorie di soggetti:
I segnalanti che, nello svolgimento della loro attività, vengano a conoscenza, sospettino o rilevino una o più violazioni, sono tenuti a rispettare la procedura per segnalare senza indugio fatti, eventi e circostanze relativi a tali violazioni.
3 – Modalità di trasmissione
Le segnalazioni potranno essere effettuate attraverso il canale di segnalazione interno messo a disposizione dalla Società, e potranno essere effettuate anche in via anonima.
Le Segnalazioni potranno essere effettuate tramite apposita piattaforma resa disponibile dalla Società al seguente link: EthicsPoint - Insight Enterprises, Inc. oppure inviando una richiesta di colloquio alla casella email: DG-EU-segnalazioni@insight.com che avrà come destinatario l’organismo di Vigilanza – “ODV” ai sensi del D.Lgs 231.
Le Segnalazioni potranno essere trasmesse anche tramite una delle seguenti modalità tra loro alternative:
a) far pervenire una lettera raccomandata indirizzata alla sede sociale della Società, all’attenzione del Responsabile Whistleblowing.
b) fare richiesta di colloquio formale con il Responsabile Whistleblowing.
A fini di chiarezza si precisa che tutte le segnalazioni devono essere trasmesse al Responsabile Whistleblowing, quale persona o ufficio autonomo dedicato alla gestione del canale di segnalazione interna.
Il segnalante può anche fare una segnalazione cd. “esterna” all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) se ricorre una delle seguenti condizioni:
1) il canale di segnalazione interna non è attivo o se attivo non è conforme a quanto prescritto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
2) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; o
3) qualora il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la segnalazione stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
4) qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. 24/2023, cioè tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quando:
1) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
2) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Le modalità con le quali possono essere effettuate le Segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche all’ente sono consultabili sul sito web dell’ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
4 – Tutela del segnalante
La Società garantisce la riservatezza di tutte le segnalazioni e dei loro contenuti, nonché l’identità del segnalante.
Non saranno tollerate minacce, ritorsioni, sanzioni o discriminazioni di alcun genere né nei confronti del segnalato né del segnalante o di chiunque altro sia stato coinvolto nella segnalazione o nelle attività di indagine.
5 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, inclusi eventuali dati sensibili, acquisiti in occasione delle indagini, sarà effettuato nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.